In questo periodo ho avuto modo di approfondire il tema dei servizi fiduciari e, in particolare, quello dei servizi elettronici di recapito certificato e qualificato (SERCQ). Vale la pena chiedersi se, alla luce dell’evoluzione del diritto europeo, la posta elettronica certificata sia davvero a fine corsa, vista la progressiva affermazione della REM (Registered Electronic Mail), che sembra sia destinata a costituire lo standard europeo del recapito elettronico certificato. Allora è inevitabile chiedersi se l’avvento di questo nuovo servizio possa implicare il tramonto della cara “vecchia” PEC.

Ricostruiamo il percorso normativo:

Il Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2014) ha introdotto la categoria autonoma di servizi fiduciari denominata Electronic Registered Delivery Services (ERDS), che indica i servizi elettronici di recapito certificato: ricordo, per mero scrupolo, che si tratta di servizi che consentono la trasmissione di dati sicura fra terzi, fornendo prove giuridicamente rilevanti dell’invio e della ricezione e garantendo l’integrità delle informazioni trasmesse. All’interno di questa categoria trovano collocazione i SERCQ (o QERDS nell’acronimo inglese), disciplinati dall’articolo 44 del Regolamento eIDAS, ai quali il legislatore europeo riconosce una particolare efficacia probatoria, prevedendo una presunzione di integrità dei dati, di correttezza dell’identificazione del mittente e del destinatario, di accuratezza della data e dell’ora di trasmissione.

In questa prospettiva, la REM non rappresenta semplicemente una nuova tecnologia di posta elettronica ma, nell’ambito degli standard ETSI sviluppati per l’attuazione di eIDAS all’interno del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione, essa costituisce il modello tecnico sul quale si fondano i futuri servizi europei di recapito certificato interoperabile. Gli standard ETSI EN 319 521 ed ETSI EN 319 522 definiscono infatti l’architettura dei servizi di recapito certificato e le regole semantiche necessarie affinché operatori stabiliti in Stati diversi possano scambiarsi comunicazioni con identico valore giuridico.

La differenza fondamentale rispetto alla PEC tradizionale consiste nel fatto che, mentre quest’ultima è stata concepita come sistema prevalentemente nazionale, garantendo la certificazione dell’invio e della consegna all’interno di un ecosistema costruito secondo regole italiane, la REM è progettata per essere nativamente europea e transfrontaliera, inserendosi nel sistema dei trust services europei e basando la propria affidabilità su standard armonizzati e controlli di conformità.

L’obiettivo del legislatore europeo, prima con le discipline eIDAS ed eIDAS 2.0 e poi, in maniera ancora più dirompente, con il Regolamento di esecuzione del 2025, è quello di disciplinare in maniera dettagliata non solo il valore giuridico del recapito certificato, ma anche la sua interoperabilità tecnica, per garantire che una comunicazione inviata attraverso un prestatore qualificato di uno Stato membro possa essere ricevuta, verificata e utilizzata con piena efficacia giuridica in qualsiasi altro Stato dell’Unione.

Quale sarà dunque, il destino della PEC?

Io mi sentirei di escludere, almeno nel breve periodo, un tramonto totale. La posta elettronica certificata continua a essere pienamente valida nell’ordinamento italiano, restando espressamente prevista da numerose disposizioni nazionali; tuttavia, il mercato e la disciplina europea stanno orientando gli operatori verso modelli compatibili con gli standard REM e con i requisiti dei servizi qualificati di recapito certificato.

Forse, più che di sostituzione immediata, sarebbe più corretto parlare di evoluzione della PEC verso la REM. I principali gestori italiani, infatti, stanno già lavorando a soluzioni conformi agli standard ETSI richiamati dalla normativa europea, nella prospettiva di trasformare progressivamente i servizi nazionali in servizi interoperabili a livello comunitario. Lo scopo non è abbandonare la PEC, ma consentirne l’integrazione nel sistema europeo dei servizi fiduciari.

Quali saranno allora le conseguenze per professionisti e imprese? Senza dubbio avvocati, commercialisti, imprese e pubbliche amministrazioni dovranno fare i conti con le implicazioni che derivano dall’avvento della REM, alcune di queste vantaggiose.

Innanzitutto, sarà più semplice instaurare comunicazioni giuridicamente rilevanti con soggetti stabiliti in altri Paesi europei senza dover ricorrere a strumenti nazionali differenti. Inoltre, l’integrazione con il sistema dei prestatori qualificati e delle trusted lists europee rafforza il livello di affidabilità dell’intero processo, consentendo verifiche uniformi sullo status del prestatore e sulla validità delle evidenze generate.

La vera innovazione, quindi, non consiste nell’introduzione di una nuova “PEC europea”, ma nel passaggio da un sistema nazionale di certificazione di posta elettronica a un’infrastruttura europea della fiducia digitale. La REM rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si intende realizzare il mercato unico digitale dei trust services e in questo scenario, per gli operatori del diritto, non è un tema soltanto tecnologico: la posta elettronica certificata cessa di essere un semplice mezzo di comunicazione, diventando parte integrante di una catena fiduciaria europea che comprende identità digitale, attestazioni elettroniche, firme qualificate e servizi di recapito certificato interoperabili.

Di questa ed altre piccole/grandi rivoluzioni si parlerà al prossimo  Digeat Festival, ormai quasi alle porte: l’appuntamento è a Lecce dal 5 all’8 novembre, quattro intere giornate dedicate al confronto tra professionisti, PA, imprese che contribuiscono ogni giorno alla composizione del complesso mosaico della trasformazione digitale.  

Martina Chiriatti

Martina Chiriatti

Avvocato del Foro di Lecce, esperta in diritto civile. Collabora con lo Studio Legale Lisi per attività di consulenza in materia di trattamento e protezione dei dati personali