Quanto spesso ci chiediamo chi sia l’autore quando un algoritmo scrive, disegna o compone?
L’intelligenza artificiale generativa ha posto al diritto d’autore diverse domande scomode, poiché è necessario comprendere come possa essere tutelata un’opera creata da una macchina e, in altra prospettiva, in che modo l’autore umano possa difendersi nel caso in cui una sua opera venga inglobata, senza consenso, all’interno di un dataset di addestramento. Il quadro normativo italiano, specie dopo l’entrata in vigore della L. 132/2025, inizia a dare risposte – non sempre definitive, ma più chiare di prima – rendendo evidente il tentativo del legislatore di potenziare il fattore umano all’interno di un sistema che non lo considera più del tutto.
È importante ricordare che il diritto della proprietà intellettuale non protegge le idee in quanto tali, bensì la loro espressione creativa. È facile comprendere allora che, partendo da questo assunto, tutto si complica quando il soggetto da cui nasce questa espressione non è un essere umano ma un sistema probabilistico che “opera come un pappagallo stocastico”, mescolando sequenze linguistiche osservate in miliardi di documenti senza alcun riferimento al significato. All’interno di questo scenario, il presupposto fondamentale è che, nel contesto di sviluppo di un sistema di IA, viene effettuata una raccolta sistematica di miliardi di testi, immagini e opere protette dal web.
Questo è possibile anche alla luce di quanto stabilito dalla Direttiva Copyright 2019/790/UE, recepita in Italia negli articoli 70-ter e 70-quater della Legge n. 633/1941(Legge sul Diritto d’Autore), che prevede un’eccezione specifica per il Text and Data Mining (TDM): in altre parole, le opere liberamente accessibili possono essere utilizzate per addestrare modelli di IA, salvo esplicita riserva dei diritti da parte dei titolari. Questi ultimi, infatti, possono riservare espressamente le proprie opere indicando, con mezzi machine-readable, che i crawler dei sistemi di IA non sono autorizzati all’accesso, e ciò si traduce in un meccanismo di opt-out che obbliga gli sviluppatori di IA a escludere quel contenuto dai dataset di addestramento.
A questo punto, chiediamoci: “chi è l’autore dell’opera generata dall’IA?”. Secondo il legislatore italiano, non è la macchina; infatti, dalla lettura sistematica dell’art. 2580 c.c. e degli artt. 23 e 25 della L. 132/2025, emerge che la tutela autoriale in capo all’IA è esclusa, poiché l’autore è sempre e solo una persona fisica dotata di capacità giuridica. La Corte di Cassazione, però, con l’ordinanza n. 1107/2023 ha cercato di fornire una chiave interpretativa meno rigida, spiegando che, per tutelare un’opera, la verifica dell’apporto creativo umano implica di indagare in quale misura l’utilizzo dello strumento di IA abbia assorbito la rielaborazione creativa dell’artista. In ogni caso, come già anticipato, con la Legge 132/2025, il legislatore italiano ha introdotto modifiche significative alla Legge sul diritto d’autore, per tenersi al passo dell’IA generativa. Il nuovo articolo 1, infatti, ora recita «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.» La norma risolve un’ambiguità latente, specificando che le opere create con l’ausilio dell’IA sono tutelabili, ma solo se il risultato finale è espressione del lavoro intellettuale di un autore umano. Ed è proprio l’aggettivo «umano» inserito nella definizione stessa di opera tutelabile a rappresentare la scelta di campo «antropocentrica» già dichiarata nell’AI Act europeo. Questo significa che l’intelligenza artificiale deve essere letta come uno strumento, non come un soggetto.
Questa lettura permette anche di fissare un perimetro giuridico entro cui noi professionisti intellettuali possiamo e dobbiamo muoverci, ed è importante che anche i clienti con cui ci interfacciamo sappiano in che maniera ed entro quali limiti possiamo avvalerci dei sistemi di IA. Sia ben chiaro che parlare di professionisti intellettuali significa ricomprendere categorie professionali anche diverse da quelle dell’avvocato o del consulente: si pensi ai giornalisti, agli architetti, ma anche ai medici. Ebbene, l’articolo 13 della L. 132/2025, norma cardine sul tema, stabilisce che l’uso dell’IA nelle professioni intellettuali è ammesso esclusivamente per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale umano. Il criterio, evidentemente, è qualitativo, poiché non sono fissate soglie percentuali né elementi quantitativi che ragionevolmente non possono essere applicati a categorie così eterogenee. Ciò significa che, nell’esercizio della nostra professione, la strategia difensiva – così come la diagnosi, la soluzione progettuale, la linea editoriale – è frutto del giudizio tecnico umano e non dell’output acritico di un LLM. L’IA può elaborare, sintetizzare, suggerire, ma spetta sempre all’essere umano valutare, scegliere e firmare.
Bene, se rileggiamo quest’ultimo passaggio con un occhio al diritto d’autore, dobbiamo tenere a mente che se l’atto, il parere o la relazione professionale sono generati in modo prevalente da un LLM, senza un apporto intellettuale significativo del professionista l’opera non potrebbe essere tutelabile, con evidenti implicazioni sulla titolarità dei diritti e sulla possibilità di far valere pretese in caso di plagio.
Infine, resta aperta una questione: il diritto d’autore non protegge lo stile in quanto tale, ma solo l’espressione concreta dell’opera. Un’IA che «impara» lo stile di un artista e genera opere stilisticamente identiche, in linea di principio, non commette violazioni del diritto d’autore, a meno che non riproduca elementi espressivi specifici e riconoscibili dell’opera originale. Questo apre uno spazio normativo grigio che nessuna legge ha ancora colmato del tutto, ossia la tutela della personalità artistica di un autore vivente, che potrebbe trovare rimedio efficace nella concorrenza sleale o nella violazione dell’identità personale, ma non nel diritto d’autore in senso stretto.
Una questione che avremo certamente modo di approfondire in futuro.

